Le spese per il recupero del credito, chi li sostiene? Il condominio o il moroso? Fonte http://www.condominioweb.com/spese-recupero-crediti-paga-il-condominio-o-il-moroso.12364#ixzz3xy5dzX00 www.cond
La Cassazione con sentenza 751 del
18 gennaio 2016 fa chiarezza sulla imputazione delle spese legali,
distinguendo tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale
La domanda che spesso gli amministratori di condominio
si pongono, in ordine alle spese da affrontare per avviare la pratica
del recupero dei crediti nei confronti di un condòmino moroso, è quella
di come procedere alla imputazione delle stesse, stante i costi, non
poco esosi, che all'inizio e nelle more si è tenuti a sostenere, pur con
la sola aspettativa di poterli recuperare in seguito.
Se la lettera di messa in mora
spedita non è concludente, il mal capitato amministratore sarà tenuto a
rivolgersi ad un legale a cui affidare la gestione della pratica,
demandandogli i compiti del caso. Ma rivolgersi ad un professionista,
come sappiamo, ha un costo non indifferente: se il condominio non
dispone di un fondo cassa a cui fare riferimento, gli potrebbe toccare
pure la sorte di dovere anticipare le spese di avvio della pratica.
Certamente, il nostro diligente amministratore
non sarà in grado di imputare siffatti oneri “stragiudiziali”, in sede
di rendiconto, direttamente al condomino moroso che ne ha cagionato la
necessità del sostenimento.
L'imputazione delle spese iniziale
va, infatti, sempre imputata al condominio-creditore. E' stabilito che
la delibera assembleare che incida sui diritti individuali del singolo
condòmino, imputandogli i costi della procedura stragiudiziale di recupero dei crediti,
in mancanza di una sentenza che ne stabilisca la soccombenza, è affetta
da nullità ai sensi dell'articolo 1421 codice civile (tra le tante,
cfr, Cassazione Civile 24696/2008).
Ciò a significare che tale invalidità può essere rilevata
in giudizio da chiunque, ancorché si tratti di un condòmino che ha
contributo a costituire la maggioranza assembleare che ha statuito sul
merito della questione.
Diverso è, tuttavia, il caso in cui l'assemblea dei condòmini
non deliberi in materia di autoliquidazione delle spese legali per una
procedura per l'appunto di natura esclusivamente stragiudiziale, bensì
statuisca sul merito delle spese legali declinate in calce ad un decreto
ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti di un condòmino moroso e
provvisto di efficacia esecutiva secondo al clausola di cui all'articolo
63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (a mente del
quale: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno
di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]”).
La
Corte di Cassazione, in punto, ha recentemente affermato che una simile
statuizione sia da ritenersi affatto incensurabile, riferendo in specie
che: “… è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva,
addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a
favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella
specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo” (Sentenza nr 751/2016).
Orbene, se realmente una delibera di “autoliquidazione” di spese
stragiudiziali da parte del condominio è nulla, dal momento che
configura null'altro che una sorta di ragione fattasi di un soggetto che
non ha tal potere, si è in grado allora di sostenere a contrario la
perfetta legittima di una delibera condominiale che apposti al passivo
del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del condominio,
come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi
apposti la medesima cifra nell'attivo, per essere stata corrisposta dal
condomino moroso.
Tanto perché la liquidazione è giudiziale,
ed è quindi irrilevante la circostanza per cui essa sia contenuta in un
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, piuttosto che in una
sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di
appello, ovvero in una sentenza di appello, del apri esecutiva ex lege,
ma ancora ricorribile.
Ergo, ogni qual volta un amministratore chieda e ottenga,
per il tramite di un legale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un
condòmino moroso, quest'ultimo ben potrà imputare le spese legali
liquidate in calce al provvedimento monitorio in capo al medesimo,
appostandole tra le passività nel rendiconto, senza rischiare alcuna
censura di sorta in sede assembleare. Viceversa, non sarà in grado di
fare altrettanto con le spese legali sostenute dalla compagine per la
fase stragiudiziale, non derivando esse da un provvedimento giudiziale
di sorta.